Associazione Teologica Italiana

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Statuto

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Associazione Teologica Italiana

Statuto

 

I. Fini e attività

Art. 1
Nello spirito di servizio e di comunicazione inculcato dal Concilio Vaticano II, si costituisce l'Associazione Teologica Italiana (A.T.I.) con lo scopo di promuovere la Scienza Teologica in Italia.

Art. 2
La Scienza Teologica sarà promossa con:
- attività di studio, di ricerca e di diffusione;
- incontri periodici a carattere nazionale e regionale;
- lavoro interdisciplinare per altre associazioni;
- organizzazione di settimane di aggiornamento teologico e collaborazione a iniziative del genere;
- pubblicazione di opere scientifiche e divulgative.
 

II. Soci

Art. 3
Possono diventare soci dell'A.T.I.:
a) i docenti delle Facoltà di Teologia, delle Scuole di teologia dei Seminari e delle Congregazioni Religiose e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
b) coloro che hanno conseguito un dottorato in scienze teologiche;
c) coloro che attraverso le loro pubblicazioni si sono accreditati come cultori della scienza teologica.

Art. 4
Si viene iscritti all'Associazione dietro domanda degli interessati e dopo il riconoscimento dei predetti requisiti da parte del Consiglio di Presidenza.

Art. 5
I Soci sono tenuti a versare una quota annuale per le spese organizzative dell'Associazione.

Art. 6
I Soci hanno capacità elettorale attiva e passiva.

Art. 7
L'appartenenza all'Associazione può essere revocata:
- per dimissione del Socio, comunicato per iscritto al Consiglio,
- per mancanza del versamento della quota annuale per due anni consecutivi, dopo un duplice avvertimento della segreteria,
- o, in casi eccezionali, per decisione presa a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio di Presidenza ratificata dall'Assemblea successiva con la medesima maggioranza.

Art. 8
I membri dell'Associazione che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di farne parte, non possono esigere alcun emolumento per gli eventuali servizi resi all'Associazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
 

III. Corrispondenti e sostenitori

Art. 9
Possono essere Corrispondenti dell'Associazione i cultori di altre discipline che intendono promuovere il dialogo con le scienze teologiche.

Art. 10
Possono essere sostenitori dell'Associazione coloro che con il loro contributo cooperano alla vita dell'Associazione.

Art. 11
Si diventa Corrispondenti o Sostenitori dell'A.T.I. su decisione del Consiglio di Presidenza.

Art. 12
Corrispondenti e Sostenitori non hanno diritto di voto né attivo né passivo.
 

IV. Organizzazione

Art. 13
La direzione dell'Associazione è affidata al Consiglio di Presidenza, composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, sei consiglieri nazionali e tre Delegati zonali.

Art. 14
a) Il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere confermati in seguito una sola volta.
b) Il Presidente, il Voce Presidente e il Segretario vengono eletti dall'Assemblea tra tutti i Soci.
    I Consiglieri nazionali sono eletti dall'Assemblea tra Candidati appartenenti alle Zone appresso indicate, così che risultino appartenere due alla Zona Nord, due alla Zona Centrale e due alla Zona Sud.
    I tre Delegati zonali, invece, sono eletti dia e tra i Soci delle rispettive Zone.
c) Per l'elezione del Presidente si richiede la maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti; in tutte le altre elezioni indicate al superiore comma (b) tra i votanti risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti.
d) Al fine di cui sopra il territorio italiano viene così suddiviso:

    * Zona Nord composta dalle seguenti regioni:
      Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna;
    * Zona Centro composta dalle seguenti regioni:
      Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna;
    * Zona Sud composta dalle seguenti regioni:
      Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

I Soci all'estero hanno il diritto di votare per la zona a cui intendono appartenere.

Art. 15
Il Consiglio di Presidenza studierà e proporrà di volta in volta le iniziative concrete per attuare le finalità dell'Associazione e stabilirà l'entità delle contribuzioni dei membri.

Art. 16
Le decisioni del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, eccetto i casi in cui venga richiesta dallo Statuto una maggioranza qualificata.

Art. 17
L'Assemblea Generale dei Soci dà l'orientamento generale dell'Associazione: elegge il Consiglio di Presidenza con le modalità precisate al superiore art. 14; approva i bilanci preventivi e consuntivi; apporta eventuali modifiche allo Statuto.

Art. 18
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata in occasione del Congresso Nazionale o su richiesta di almeno un quarto dei Soci o su delibera del Consiglio di Presidenza a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti).

Art. 19
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione e adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, informandone nella prima riunione successiva il Consiglio Nazionale.
In particolare egli mantiene i rapporti ufficiali con l'Episcopato Italiano, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Art. 20
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'adempimento dei suoi compiti, esercita le attribuzioni del Presidente in caso di delega, di sua assenza o di impedimento.

Art. 21
Il Segretario nazionale esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Nazionale e cura l'attività organizzativa dell'Associazione a raggio nazionale.

Art. 22
I Consiglieri nazionali sono tenuti a partecipare al Consiglio quando viene convocato e a collaborare con la presidenza nazionale (Presidente, Vice Presidente e Segretario) nella direzione dell'Associazione.

Art. 23
I Delegati zonali hanno gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri nazionali, e inoltre sono tenuti a organizzare quelle iniziative regionali che il Consiglio ritiene necessarie per la realizzazione dei fini statutari. Essi ne proporranno il programma e renderanno conto dei risultati al Consiglio.
 

V. Estinzione

Art. 24
In caso di estinzione dell'Associazione ogni sua proprietà patrimoniale dovrà essere devoluta alla Conferenza Episcopale Italiana, per la promozione degli studi teologici in Italia.

 

 

Dal Consiglio di Presidenza

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Ripensare le risurrezione.
A cura di Francesco Scanziani,
Contributi di Alberto Cozzi, Luigi Razzano, Maurizio Marcheselli,Maurizio Teani, Jean Paul Lieggi,
Gianni Colzani, Simone Morandini,Giovanni Ferretti, Saverio Cannistrà.
«Forum A.T.I. - 7», Glossa, Milano 2010 pp. 351, € 22,00 (ISBN 978-88-7105-281-6)